Dopo aver commentato il primo documento di prassi pubblicato dall’autorità fiscale cantonale il 28 febbraio 2018, a cui sono seguiti un documento di lavoro del 27 agosto 2019 dell’AFC sulla tassazione delle criptovalute e le ICO/ITO e uno EXPERTSuisse sugli aspetti prettamente contabili, con il presente contributo si intende fornire un aggiornamento sintetico sulla prassi fiscale adottata in Ticino per le persone fisiche e giuridiche, secondo alcuni recenti interventi pubblicati da esponenti della divisione delle contribuzioni cantonale.
Per le persone fisiche il classico investimento in criptovalute è trattato alla stregua di altri investimenti finanziari, con l’esposizione del valore venale in franchi svizzeri al 31.12 nell’elenco titoli. Come documento giustificativo, in attesa di reporting più specifici, viene tutt’ora accettata una stampa del wallet o di un’estrazione della pagina web.
Con riferimento alla questione del “quasi commercio professionale di titoli” restano valide le considerazioni già riportate nei commenti precedenti, ovvero che i principi della circolare AFC n. 36 e della giurisprudenza del TF sono applicabili anche nell’investimento in criptovalute; i fattori che permettono di qualificare il comportamento del contribuente come gestione privata della sostanza, acconsentendo all’esenzione del capital gain realizzato, posso indicarsi cumulativamente come segue (i) detenzione dell’investimento per lunga durata, (ii) ridotta frequenza di operazioni di compra-vendita, (iii) il reddito derivato è secondario rispetto alla fonte principale dei propri ricavi, (iv) non si opera in leva finanziaria e si evitano prodotti speculativi. In caso di riqualifica a “commercio professionale” è bene osservare che la perdita in capitale sarebbe deducibile.
Per le persone giuridiche, in una circostanza di ICO/ITO, le disponibilità finanziarie ottenute contro l’emissione di token sono un ricavo imponibile; è consentito però costituire un accantonamento pari ai ricavi prodotti dalla ICO (questo in ragione del fatto che la società si è impegnata a destinare il corrispettivo ricevuto per lo sviluppo del suo progetto, da presentare all’autorità consegnando il “white paper” ed un piano previsionale); tale accantonamento dovrà sciogliersi tramite l’accredito a conto economico man mano che i fondi verranno investiti secondo il progredire del progetto (entro un termine di 5 anni) mentre i costi generati dallo sviluppo regolarmente addebitati.
L’AFC acconsente anche l’approccio segnalato da EXPERTSuisse ovvero una contabilizzazione analoga a quella delle commesse a lungo termine. In estrema sintesi, un utile potrà essere registrato, se del caso, solo alla fine del progetto, posticipando dunque in risultati nel tempo. Da ultimo è importante segnalare come la società dovrà presentare alla fine del periodo fiscale l’inventario dettagliato dei token oltre che indicare l’assegnazione degli stessi; i token acquisiscono valore contabile solo nel momento in cui vengono ceduti.
Ogni caso va esaminato e definito secondo le proprie peculiarità poiché dalle stesse ne derivano le definizioni contabili e le conseguenze fiscali.
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento, rispettivamente qualora vogliate impostare un ruling preventivo per il vostro progetto, da sottoporre all’autorità fiscale.
Marco Martini marco.martini@pmconsulenze.ch