La disciplina italiana dei neo-residenti continua a richiedere un’attenta pianificazione nei trasferimenti tra Svizzera e Italia. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto che opta per il regime di cui all’art. 24-bis TUIR è fiscalmente residente in Italia anche ai fini domestici; tuttavia, nei rapporti con la Svizzera, l’accesso ai benefici della Convenzione contro le doppie imposizioni può risultare limitato quando i redditi svizzeri sono inclusi nell’imposta sostitutiva italiana. La clausola convenzionale pensata per i “globalisti” svizzeri opera infatti, secondo la lettura dell’AdE, anche “a specchio” per i neo-residenti italiani; la Convenzione torna invece applicabile se la Svizzera viene esclusa dal perimetro dell’opzione.
La novità centrale del 2026 è l’ulteriore aumento del costo del regime: per chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sui redditi esteri passa da un imponibile di 200.000 a 300.000 euro annui; per ciascun familiare incluso nell’opzione, l’importo sale da 25.000 a 50.000 euro.
Questa modifica rende il regime italiano meno competitivo per patrimoni medio-alti e nuclei familiari numerosi. La Svizzera può quindi rafforzare la propria attrattività puntando su stabilità normativa, certezza del ruling, imposizione cantonale competitiva e qualità dell’ecosistema finanziario. Inoltre, per soggetti con redditi o asset svizzeri rilevanti, il trasferimento in Italia può generare criticità su dividendi, plusvalenze, IVIE/IVAFE, successioni e monitoraggio fiscale.
Il messaggio consulenziale è chiaro: la flat tax italiana non va valutata solo in termini di aliquota apparente, ma considerando costi effettivi, accesso alla CDI, composizione del patrimonio e localizzazione degli asset. In molti casi, la Svizzera può presentarsi come alternativa più prevedibile, flessibile e fiscalmente efficiente.
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