La sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello ticinese offre l’occasione per riflettere sui presupposti e sui limiti del computo globale d’imposta svizzero in relazione alle cedole di obbligazioni italiane.
Nel caso esaminato, un contribuente residente in Svizzera aveva percepito interessi su un’obbligazione italiana, subendo la ritenuta alla fonte prevista dall’ordinamento italiano. Egli aveva quindi richiesto il riconoscimento, in Svizzera, del credito d’imposta estero nell’ambito del computo globale. I giudici cantonali hanno però negato tale diritto, ritenendo che l’imposta italiana fosse evitabile: trattandosi di cedole corrisposte da un “grande emittente”, il contribuente avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione alla fonte prevista per i soggetti residenti in Stati inclusi nella “white list”, presentando un’apposita autocertificazione.
La pronuncia si inserisce nel quadro del sistema svizzero di eliminazione della doppia imposizione, che per i redditi passivi (interessi, dividendi, royalties) prevede la tassazione nello Stato di residenza con riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero, entro il limite dell’imposta svizzera corrispondente. Tale credito presuppone, tra l’altro, che il reddito sia stato effettivamente assoggettato a imposta nello Stato della fonte.
Secondo la Camera, quando l’imposizione estera poteva essere evitata tramite una procedura ordinaria, l’imposta pagata non sarebbe “necessaria” e quindi non darebbe diritto al computo. Questa impostazione solleva interrogativi sistematici e pratici, poiché introduce un onere di attivazione preventiva a carico del contribuente e rischia di incidere in modo significativo sulla pianificazione degli investimenti transfrontalieri.
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Fiduciaria Fontana SA
