DALL·E 2026-02-26 14.33.51 - Conceptual editorial illustration about cross-border workers between Italy and Switzerland and a legal tax ruling. In the foreground, a worker in busi

Frontaliere “fuori fascia”: una sentenza che riapre il dibattito fiscale

Una recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte potrebbe avere effetti rilevanti per molti lavoratori frontalieri italiani impiegati in Svizzera ma residenti oltre i 20 chilometri dal confine. La questione riguarda l’interpretazione dell’Accordo Italia‑Svizzera del 3 ottobre 1974, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente dei frontalieri. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il regime di tassazione esclusiva in Svizzera dovesse applicarsi soltanto ai lavoratori residenti nei Comuni situati entro la cosiddetta “fascia di confine”. La Corte ha invece ritenuto che il testo dell’Accordo del 1974 non preveda alcuna limitazione territoriale ai fini dell’imposizione e che la distinzione relativa ai 20 chilometri riguardi esclusivamente il meccanismo di compensazione finanziaria tra Stati, non il diritto del lavoratore alla tassazione esclusiva nello Stato in cui svolge l’attività. Secondo i giudici piemontesi, introdurre un requisito di residenza non espressamente previsto significherebbe restringere l’ambito applicativo di una norma internazionale tramite atti amministrativi interni, operazione non consentita. La sentenza conferma quindi che, per l’anno oggetto di causa, il reddito percepito in Svizzera da un frontaliere residente “fuori fascia” non è imponibile in Italia. Si tratta di un pronunciamento di grande interesse per la categoria dei frontalieri fuori fascia, che da anni vivono una situazione di incertezza interpretativa e di contenzioso. Con ogni probabilità l’Agenzia delle Entrate proporrà ricorso in Cassazione e solo dopo l’esito del giudizio si potranno valutare con maggiore consapevolezza i passi successivi per la categoria interessata. Tuttavia va prestata attenzione ai termini, considerato come quelli di rimborso per il contribuente si conteggiano in 48 mesi dal pagamento e per avere udienza in Cassazione potrebbero trascorrere ancora alcuni anni, per questo motivo è in ogni caso opportuna una riflessione già attuale sul tema.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

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