La normativa recente in materia di lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera introduce importanti chiarimenti e aggiornamenti sul regime fiscale applicabile e sulla definizione stessa di frontaliere. La disciplina distingue tra coloro che svolgevano già attività di lavoro frontaliero prima del 17 luglio 2023 e coloro che hanno iniziato successivamente. I primi continuano a essere soggetti alla tassazione esclusiva nello Stato in cui lavorano, mentre per i secondi è previsto un sistema misto: tassazione in Svizzera con un limite massimo dell’80% dell’imposizione ordinaria e tassazione in Italia, con una franchigia di 10.000 euro e il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Le principali novità riguardano la ridefinizione dei requisiti per mantenere lo status di frontaliere. In particolare, viene rivisto il concetto di rientro quotidiano al domicilio nello Stato di residenza. È ora consentito non rientrare fino a 45 giorni all’anno per motivi professionali, senza perdere tale qualifica. Dal conteggio sono esclusi i giorni di ferie e di malattia.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il lavoro da remoto. Il lavoratore frontaliero può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa annua in modalità di telelavoro dal proprio domicilio, senza che ciò incida sul regime fiscale applicabile. Ai fini dell’imposizione, le giornate di lavoro svolte da remoto entro questo limite sono considerate come giornate lavorate nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro.
Le nuove disposizioni, con efficacia dal 1° gennaio 2024, mirano ad adattare la disciplina dei frontalieri alle moderne modalità di lavoro, garantendo maggiore flessibilità operativa e una maggiore certezza fiscale per lavoratori e amministrazioni.
PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.
Fiduciaria Fontana SA
