I riscatti nel secondo pilastro rappresentano uno strumento importante per colmare lacune contributive e rafforzare la propria previdenza professionale. La normativa fiscale svizzera ne favorisce l’utilizzo consentendo, in linea di principio, la deduzione degli importi versati dal reddito imponibile. Tuttavia, tale beneficio non è automatico: la deducibilità presuppone che l’operazione risponda a un’autentica finalità previdenziale e non sia finalizzata principalmente all’ottenimento di vantaggi fiscali.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha più volte ribadito che, nella valutazione di un riscatto previdenziale, non è sufficiente verificare il rispetto formale delle disposizioni di legge. Occorre infatti considerare le circostanze concrete e accertare se il comportamento del contribuente sia coerente con lo scopo proprio della previdenza professionale.
In una recente controversia, una contribuente aveva effettuato rilevanti riscatti previdenziali poco prima di lasciare la Svizzera e di trasferire i propri averi previdenziali all’estero. Pur sostenendo che l’operazione fosse conforme alle norme previdenziali, le autorità fiscali hanno ritenuto che mancasse una reale finalità di consolidamento della previdenza e che l’obiettivo principale fosse il conseguimento di un risparmio d’imposta.
Il Tribunale federale ha condiviso questa impostazione, confermando che i vantaggi fiscali legati ai riscatti possono essere negati quando l’insieme delle circostanze evidenzia un comportamento elusivo.
Dal punto di vista pratico, la decisione ricorda ai contribuenti che la pianificazione previdenziale e fiscale deve essere supportata da motivazioni economiche e previdenziali concrete. Operazioni effettuate in prossimità di eventi che consentono il successivo accesso al capitale previdenziale richiedono particolare attenzione, poiché possono essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità fiscali.
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