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Revisione diritto societario – eccedenza debiti e ufficio di revisione

Dal 1° gennaio 2023 nell’ambito della revisione del diritto societario, si segnalano i seguenti interventi: (i) la possibilità di versare il capitale e tenere la contabilità in valuta estera, (ii) la possibilità di versare acconti sui dividendi, (iii) la maggiori responsabilità del CdA.

Nello specifico in questo articolo tratteremo la modifica dell’art. 725 CO – Perdita di capitale e eccedenza di debiti.

Art. 725a CO – PERDITA DI CAPITALE

Se dall’ultimo conto annuale approvato risulta che gli attivi dedotti i debiti non coprono più la metà del capitale azionario e delle riserve legali, lo stesso deve essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato. Se la società non dispone di un ufficio di revisione, il CdA deve nominare un revisore abilitato.

ESEMPIO PERDITA DI CAPITALE

Art. 725b CO – ECCEDENZA DI DEBITI

Se esiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi di bilancio, il CdA deve allestire immediatamente dei conti annuali intermedi e nominare un revisore abilitato per la verifica degli stessi.

I conti annuali devono essere allestiti con 2 valori:

  1. Stima dei beni secondo il valore d’esercizio;
  2. Stima dei beni secondo il valore di alienazione.

Se si presume che vi è continuità aziendale, è possibile evitare l’allestimento del bilancio intermedio ai valori di alienazione, se invece non si presume la continuità aziendale, è possibile effettuare solamente il bilancio ai valore di alienazione.

Nel caso in cui da entrambi i conti annuali risulti che la società abbia un’eccedenza debiti, bisogna avvisare tempestivamente il giudice. L’avviso al giudice può essere omesso se:

  1. Alcuni creditori, per importo almeno pari all’eccedenza debiti, concedono delle dilazioni di pagamento e accettano di essere relegati dietro a tutti gli altri creditori;
  2. Se esistono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza debiti ma al massimo entro 90 giorni dalla presentazione dei conti intermedi.

ESEMPIO ECCEDENZA DEBITI

In conclusione in caso di bilancio in perdita di capitale o in eccedenza debiti suggeriamo all’organo amministrativo, al fine di evitare responsabilità in capo a quest’ultimo, di prendere contatto con il proprio consulente al fine di valutare le possibili soluzioni e azioni da intraprendere.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto.

Ilaria Contu
ilaria.contu@pmconsulenze.ch

 

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