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Risanamenti aziendali sotto la lente: cosa cambia con la circolare afc n. 32a

La nuova Circolare AFC n. 32a sui risanamenti aziendali introduce rilevanti modifiche rispetto alla prassi precedente, con l’obiettivo di uniformare il trattamento fiscale delle rinunce a crediti e degli apporti effettuati nel contesto di risanamenti.

In primo luogo, viene formalizzato il principio del “tax follows accounting” (Massgeblichkeitsprinzip). Ciò significa che il trattamento fiscale deve seguire la corretta contabilizzazione secondo il diritto commerciale. Le rinunce a crediti contabilizzate nei fondi propri sono considerate apporti di capitale fiscalmente neutrali, mentre quelle registrate nel conto economico sono, in linea di principio, imponibili. Tuttavia, è introdotta un’eccezione: qualora i prestiti degli azionisti siano stati qualificati come capitale proprio occulto o concessi in circostanze tali da non reggere il confronto con terzi, la rinuncia non è imponibile.

Un’altra novità riguarda le rinunce di società consorelle o filiali. La circolare distingue ora chiaramente tra rinunce non comparabili a quelle di terzi (trattate come apporti impropriamente detti e quindi neutrali) e rinunce comparabili a quelle di terzi (considerate utili da risanamento propriamente detti, quindi imponibili). L’onere della prova circa la comparabilità con le condizioni di mercato viene posto esplicitamente a carico del contribuente.

Sul piano delle imposte indirette, la circolare precisa che la tassa di bollo di emissione è dovuta solo per gli apporti effettuati da azionisti diretti, con possibilità di esenzione o condono ai sensi degli articoli 6 e 12 LTB. Le rinunce da parte di consorelle, invece, non sono soggette a tale tassa. In materia di imposta preventiva, si chiarisce che le rinunce contabilizzate nei fondi propri da azionisti diretti possono generare RAC/RACE solo se non utilizzate per compensare perdite.

Infine, la circolare recepisce la giurisprudenza recente (STF 9C_690/2023), che ammette la riclassificazione di riserve ordinarie in riserve da capitale se derivanti da contributi diretti degli azionisti.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

KFB Fiduciaria SA

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