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Tassazione dei redditi da partecipazione di fonte Svizzera da percettore residente in Italia (non imprenditore).

I dividendi esteri sono utili derivanti dal possesso di una partecipazione azionaria in società non residente. Fiscalmente si tratta di redditi di capitale assoggettati a tassazione con ritenuta del 26%, a titolo di imposta per le persone fisiche non imprenditori. Nel caso in questione, siccome lo Stato della fonte non è quello di residenza del percettore, si parla di “dividendo estero” o “dividendo transnazionale”.

La CDI tra Svizzera e Italia, all’art. 10, stabilisce che per i redditi da partecipazione vi è una tassazione concorrente ovvero lo Stato della fonte può applicare una withholding tax (se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi), è però lo stato di residenza del percettore ad avere diritto a tassare detti redditi. Infine lo Stato di residenza è obbligato ad attuare l’abbattimento della doppia imposizione a meno che su richiesta del contribuente l’elemento di reddito non venga assoggettato ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Gli artt. 44 e 45 del TUIR prevedono dal 2018 una tassazione dei dividendi percepiti da soggetti privati attraverso una ritenuta alla fonte del 26% senza distinguere se tale partecipazione sia qualificata o non qualificata. È importante inoltre sapere che la normativa fiscale svizzera prevede una trattenuta alla fonte pari al 35% (il contribuente dovrà pertanto richiedere l’applicazione dell’aliquota convenzionale 15% chiedendo il ristorno allo stato della fonte per la differenza) del dividendo lordo.

La norma interna italiana stabilisce che l’abbattimento della doppia imposizione venga effettuato attraverso il meccanismo del credito di imposta se i redditi esteri concorrono alla formazione del reddito complessivo (Quadro RN). Ne consegue pertanto che i redditi imposti a tassazione sostitutiva del 26% (ovvero imposti a titolo definitivo) non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non rientrano nel citato meccanismo. Conseguentemente non viene riconosciuto al percettore il credito di imposta sul 15% trattenuto a titolo definitivo nello stato della fonte.

In sostanza manca un raccordo tra la norma interna italiana e quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due paesi.

Con la sentenza n. 25698 del 9 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha aperto uno spiraglio pronunciandosi in favore del riconoscimento, a certe condizioni, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti da una società estera a favore di una persona fisica residente in Italia in relazione a una partecipazione dalla stessa detenuta, sebbene gli stessi siano stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva nel nostro Paese.

In questi casi PM Consulenze SA raccomanda prudenza e si rende disponibile per analizzare i casi specifici e fornire una consulenza dedicata alla singola fattispecie.

Cesare Vidale
cesare.vidale@pmconsulenze.ch

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